FAQ Apprendistato

Il corso è obbligatorio?

Il contratto di Apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile. Disciplinato dal Decreto Legislativo 15/05/2015, n. 81 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015 Testo Unico dell’apprendistato, prevede che il datore di lavoro, a fronte di sgravi contributivi e fiscali, è tenuto ad erogare una formazione trasversale e professionale.

La mancata formazione da parte del datore di lavoro può far incorrere l’azienda, in caso di controlli, in sanzioni amministrative e/o alla trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato con il versamento delle differenze contributive dalla data della stipula del contratto.

Nel caso in cui l’apprendista rifiutasse l’obbligo formativo, è motivo di richiamo formale da parte del datore di lavoro per inadempienza degli obblighi contrattuali.

Quindi Si, il corso è obbligatorio.

Si, a partire da gennaio 2023, la Regione Piemonte ha abolito la possibilità di svolgere la formazione a distanza per il corso di apprendistato.

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/come-svolgere-distanza-corsi-formazione-servizi-al-lavorotirocini-apprendistato-orientamento

Verrà assegnato a SP-Formazione dal consulente del lavoro dell’azienda presso cui lavora entro 10 giorni lavorativi dalla data di assunzione.

L’apprendista sarà destinato alla sede di svolgimento delle lezioni in base all’ indirizzo di domicilio fornito all’atto dell’assunzione. Qualora questo dato non fosse indicato, verrà assegnato alla sede di svolgimento delle lezioni in base alla vicinanza con la sede lavorativa.

No, il corso previsto in Regione Piemonte dal contratto di apprendistato è totalmente finanziato, sia per l’azienda che per l’apprendista, dal Fondo Sociale Europeo – Regione Piemonte. (vd domanda 18)

La regolamentazione dell’apprendistato può variare da Regione a Regione per aziende con sedi operative in altre regioni, da Regione Piemonte,  si suggerisce di far riferimento alla quella di appartenenza della sede operativa dove è assunto l’apprendista.

Nei primi 6 mesi di contratto l’apprendista dovrà svolgere, in base al titolo di studio, le seguenti ore di formazione trasversale presso un ente di formazione accreditato:

  • Laurea e/o titoli equivalenti o superiori: 40 ore di formazione trasversale presso l’ente formativo.
  • Diploma e/o titoli equivalenti o superiori: 80 ore di formazione trasversale presso l’ente formativo di cui 40 di formazione in azienda coordinate dall’ente.
  • Licenzia media e/o titoli inferiori: 120 ore di formazione e trasversale presso l’ente formativo di cui 40 di formazione in azienda coordinate dall’ente.

Al momento della ricezione della mail di convocazione al corso di apprendistato, qualora ci fosse estrema necessità, l’azienda può richiedere alla segreteria lo spostamento dell’apprendista in un’altra classe fino a 5 giorni prima dell’inizio della prima giornata di lezione.

Ci teniamo a precisare che per motivi organizzativi SP-Formazione non può sempre garantire tale spostamento.

Si, fino ad un massimo di 8 ore che andranno comunque sempre recuperate. Superate le 8 ore l’apprendista verrà ritirato d’ufficio e dovrà svolgere nuovamente il corso nella sua interezza alla nuova convocazione da parte dell’ente, rischiando di non ottemperare all’obbligo formativo nell’arco dei 6 mesi dalla data di assunzione.

Solo motivazioni contrattualmente consentite che sono: ferie/permessi e malattia.

Si, l’azienda deve comunicare la motivazione d’assenza (ferie/permessi e malattia) dell’apprendista tramite mail all’indirizzo [email protected] oppure [email protected] .

Non è assolutamente consentito, da parte dell’azienda, trattenere l’apprendista sul luogo del lavoro per motivi diversi da quelli sopraindicati.

Se l’apprendista sta male o se ha un imprevisto può rimanere assente alla lezione, sempre per un massimo di 8 ore che dovrà recuperare, ma è necessario che l’azienda comunichi all’ente, tramite mail, la sua assenza.

Ricordiamo che le motivazioni d’assenza contrattualmente consentite sono: ferie/permessi e malattia.

Si, è garantito il recupero di massimo 8 ore di assenza.

Il corso di apprendistato prevede la frequenza al 100%, in caso contrario il corso non sarà portato a termine e bisognerà svolgere nuovamente il percorso formativo nella sua interezza.

L’apprendista verrà ritirato d’ufficio e riconvocato al prossimo sportello, ma attenzione la Regione Piemonte prevede che la formazione dell’apprendista da parte del datore di lavoro avvenga nei primi 6 mesi dell’assunzione, in caso contrario l’obbligo formativo permane in capo al datore di lavoro.

Generalmente, la durata della formazione è di 120 ore annue. (Il monte ore corretto di formazione viene indicato nel CCNL di riferimento adottato dall’azienda nella sezione apprendistato)

Durante i primi 6 mesi di contratto si verrà assegnati dal consulente del lavoro ad un ente formativo dove, in base al titolo di studio, si svolgeranno le ore di formazione trasversale.

Le restanti ore denominate professionalizzanti verranno svolte presso l’azienda durante tutta la durata del contratto di apprendistato. (on-the-job)

  • Attestato di Validazione Competenze rilasciato dalla Regione Piemonte.
  • Attestato di Frequenza ad Attività Formativa per apprendisti rilasciato da SP-Formazione.
  • Per chi ne è sprovvisto Attestato Formazione Generale alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori (art. 37 del DLgs 81/08).
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